1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il Comitato per la ricerca nelle discipline umanistiche, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto dai Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, uno dei quali lo presiede, e da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella diffusione dei risultati della stessa, nominati di concerto dai Ministri stessi, dei quali tre sono designati rispettivamente:
a) dal Consiglio universitario nazionale;
b) dal Consiglio nazionale delle ricerche;
c) dall'Accademia nazionale dei Lincei.
3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento relativamente alle attività previste dalla presente legge. Gli esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.