Art. 2.

      1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il Comitato per la ricerca nelle discipline umanistiche, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto dai Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, uno dei quali lo presiede, e da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella diffusione dei risultati della stessa, nominati di concerto dai Ministri stessi, dei quali tre sono designati rispettivamente:

          a) dal Consiglio universitario nazionale;

 

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          b) dal Consiglio nazionale delle ricerche;

          c) dall'Accademia nazionale dei Lincei.

      3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento relativamente alle attività previste dalla presente legge. Gli esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.